Atto›Titolo III
Art. 48
In vigore dal 25 mar 1980
Sino al 31 dicembre 1983 le disposizioni dell', paragrafi 1 e 3, dell', paragrafo 1 e dell', paragrafo 1 del regolamento (CEE) n° 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità nonché degli del regolamento (CEE) n° 574/72 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n° 1408/71, non si applicano ai lavoratori greci occupati in uno Stato membro che non sia la Grecia, i cui membri della famiglia risiedono in Grecia.
Le disposizioni dell', paragrafo 2, dell', paragrafo 2 e dell', paragrafo 2 del regolamento (CEE) n° 1408/71, nonché degli del regolamento (CEE) n° 574/72 si applicano per analogia a tali lavoratori.
Tuttavia rimangono impregiudicate le disposizioni di uno Stato membro che prevedano che le prestazioni familiari sono dovute al lavoratore qualunque sia il paese di residenza dei membri della famiglia.
Storico versioni
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