Atto›Capo 2
Art. 75
In vigore dal 25 mar 1980
1. Per gli ortofrutticoli provenienti dalla Grecia per i quali è fissato un prezzo istituzionale è istaurato, all'importazione nella Comunità nella sua composizione attuale, un meccanismo di compensazione.
2. Tale meccanismo è disciplinato dalle seguenti regole
a) vengono comparati un prezzo d'offerta del prodotto greco, calcolato conformemente alla lettera b), ed un prezzo d'offerta comunitario, calcolato annualmente, da un lato, sulla base della media aritmetica dei prezzi alla produzione di ogni Stato membro della Comunità nella sua composizione attuale, maggiorata delle spese di trasporto e di imballaggio sostenute per i prodotti dalle regioni di produzione fino ai centri rappresentativi di consumo nella Comunità e, dall'altro lato, tenendo conto dell'evoluzione dei costi di produzione. I menzionati prezzi alla produzione corrispondono alla media dei corsi costatati durante i tre anni che precedono la data di fissazione del precitato prezzo d'offerta comunitario. Il prezzo comunitario annuo non può superare il livello del prezzo di riferimento applicato nei confronti dei paesi terzi. Questo prezzo d'offerta comunitario è ridotto del 3% al primo dei ravvicinamenti di cui all', del 6% al secondo, del 9% al terzo, del 12% al quarto, del 15% al quinto e, per quanto riguarda le pesche e i pomodori, del 18% al sesto e del 21% al settimo ravvicinamento;
b) il prezzo d'offerta greco viene calcolato ogni giorno di mercato sulla base dei corsi rappresentativi costatati o ragguagliati allo stadio importatore-grossista della Comunità nella sua composizione attuale. Il prezzo per un prodotto proveniente dalla Grecia è uguale al corso rappresentativo più basso o alla media dei corsi rappresentativi più bassi costatati per almeno il 30% delle quantità dei prodotti in questione, commercializzate sull'insieme dei mercati rappresentativi per i quali dei corsi sono disponibili. Tale corso o tali corsi vengono diminuiti dell'importo correttore eventualmente istituito conformemente alla lettera c);
c) se il prezzo greco così calcolato è inferiore al prezzo comunitario indicato alla lettera a) all'atto dell'importazione nella Comunità nella sua composizione attuale lo Stato membro importatore riscuote un importo correttore uguale alla differenza fra i due prezzi. Se il prezzo d'offerta giornaliero per il prodotto comunitario calcolato sui mercati dei centri di consumo è inferiore al prezzo comunitario definito alla lettera a) all'importo correttore non può tuttavia essere superiore alla differenza fra la media aritmetica di questi due prezzi, da un lato, ed il prezzo del prodotto greco, dall'altro;
d) l'importo correttore viene riscosso fintanto che le costatazioni effettuate non mostrino che il prezzo del prodotto greco è uguale o superiore al prezzo comunitario definito alla lettera a) o, se del caso, alla media aritmetica dei prezzi comunitari di cui alla lettera c).
3. Il meccanismo di compensazione di cui al presente articolo rimane in vigore:
a) fino al 31 dicembre 1987 per i prodotti indicati nell', paragrafo 2,
b) fino al 31 dicembre 1985 per i prodotti indicati nell', paragrafo 3.
4 Se il mercato greco e perturbato a causa delle importazioni provenienti dagli Stati membri attuali possono venir decise adeguate misure, che prevedono eventualmente un meccanismo di compensazione simile a quello previsto dai paragrafi precedenti, per quanto concerne le importazioni in Grecia di ortofrutticoli provenienti dalla Comunità nella sua composizione attuale per i quali è fissato un prezzo istituzionale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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