AttoCapo 2

Art. 74

In vigore dal 25 mar 1980
Nel settore degli ortofrutticoli le disposizioni dell' si applicano ai prezzi di base. Il prezzo di base è fissato in Grecia, al momento dell'adesione, tenendo conto dello scarto fra la media dei prezzi alla produzione in Grecia e nella Comunità nella sua composizione attuale costatato durante un periodo rappresentativo da determinare.
Storico versioni

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urn:nir:stato:legge:1980-02-12;52#art-a-74

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