AttoTitolo IVCapo 1

Art. 71

In vigore dal 25 mar 1980
Qualsiasi scorta di prodotti che si trovano in libera pratica sul territorio greco al 1 gennaio 1981 e che superino in quantità quella che può essere considerata una scorta normale di riporto deve essere eliminata dalla Repubblica ellenica ed a carico di questa, nel quadro di procedure comunitarie da definire ed in termini da determinare.
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urn:nir:stato:legge:1980-02-12;52#art-a-71

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