Atto›Titolo IV›Capo 1
Art. 66
In vigore dal 25 mar 1980
1. L'elemento destinato ad assicurare la protezione dell'industria di trasformazione che entra nel calcolo degli oneri sulle importazioni dai paesi terzi per i prodotti soggetti all'organizzazione comune dei mercati nei settori dei cereali e del riso viene riscosso sulle importazioni dalla Grecia nella Comunità nella sua composizione attuale.
2. Per le importazioni in Grecia l'ammontare di tale elemento viene determinato isolando all'interno della protezione applicata al 1 gennaio 1979 l'elemento o gli elementi che erano destinati ad assicurare la protezione dell'industria di trasformazione.
Tale elemento o tali elementi vengono riscossi sull'importazione dagli altri Stati membri e sostituiscono, per quanto concerne gli oneri sulle importazioni dai paesi terzi, l'elemento protettivo comunitario.
3. Le disposizioni dell' si applicano all'elemento di cui ai paragrafi 1 e 2; questo è considerato come elemento di base.
Tuttavia le riduzioni o i ravvicinamenti in questione si effettuano in cinque tappe del 20%, all'inizio di ciascuna delle cinque campagne di commercializzazione del relativo prodotto di base che seguono l'adesione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1980-02-12;52#art-a-66