Atto›Titolo IV›Capo 1
Art. 64
In vigore dal 25 mar 1980
Per i prodotti la cui importazione dai paesi terzi nella Comunità nella sua composizione attuale a sottoposta all'applicazione di dazi doganali, s'applicano le seguenti disposizioni.
1. I dazi doganali all'importazione sono progressivamente aboliti tra la Comunità nella sua composizione attuale e la Grecia alle date e secondo il ritmo previsti all'.
Tuttavia per i prodotti di cui al regolamento (CEE) n° 805/68 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine i dazi doganali di base sono progressivamente aboliti in cinque tappe, mediante riduzioni del 20% all'inizio di ciascuna delle cinque campagne di commercializzazione che seguono l'adesione.
Qualora per i prodotti di cui al paragrafo 2, lettera b) i dazi della tariffa doganale comune siano inferiori ai dazi di base, per l'applicazione del presente paragrafo questi ultimi possono essere sostituiti dai dazi della tariffa doganale comune.
2. a) Ai fini della progressiva applicazione della tariffa doganale comune la Repubblica ellenica riduce lo scarto tra il dazio di base e il dazio della tariffa doganale comune alle condizioni, alle date e secondo il ritmo previsti all'.
b) In deroga alla lettera a) la Repubblica ellenica applica integralmente dal 1° gennaio 1981 il dazio della tariffa doganale comune per i prodotti seguenti
- prodotti di cui al regolamento (CEE) n° 805/68;
- prodotti di cui al regolamento (CEE) n° 1035/72 e per i quali è fissato un prezzo di riferimento per tutta la campagna di commercializzazione o per parte di questa;
- prodotti di cui al regolamento (CEE) n° 100/76 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e per i quali è fissato un prezzo di riferimento;
- prodotti di cui al regolamento (CEE) n° 337/79 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo e per i quali è fissato un prezzo di riferimento.
3. Il dazio di base ai sensi dei paragrafi 1 e 2 è quello definito all'.
Per quanto concerne i prodotti di cui al regolamento n° 136/66/CEE relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle materie grasse, i dazi di base sono così fissati:
Parte di provvedimento in formato grafico
4. Per i prodotti soggetti all'organizzazione comune dei mercati può essere deciso, secondo la procedura prevista dall' del regolamento n° 136/66/CEE o, secondo i casi, degli articoli corrispondenti degli altri regolamenti relativi all'organizzazione comune dei mercati agricoli, che:
a) la Repubblica ellenica sia autorizzata a procedere
- all'abolizione dei dazi doganali di cui al paragrafo 1 o al ravvicinamento di cui al paragrafo 2 secondo un ritmo più rapido di quello previsto in detti paragrafi,
- alla sospensione totale o parziale dei dazi doganali applicabili ai prodotti importati dagli Stati membri attuali,
- alla sospensione totale o parziale dei dazi doganali applicabili ai prodotti importati dai paesi terzi;
b) la Comunità nella sua composizione attuale procede
- all'abolizione dei dazi doganali di cui al paragrafo 1 secondo un ritmo più rapido di quello previsto in detto paragrafo,
- alla sospensione totale o parziale dei dazi doganali applicabili ai prodotti importati dalla Grecia.
Per gli altri prodotti non occorre l' autorizzazione perché la Repubblica ellenica proceda all'applicazione delle misure previste al primo comma, lettera a), primo a secondo trattino. La Repubblica ellenica informa gli altri Stati membri e la Commissione delle misure adottate.
I dazi doganali risultanti da un ravvicinamento accelerato non possono essere inferiori a quelli applicati alle importazioni dei medesimi prodotti dagli altri Stati membri.
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