Atto›Titolo II›Capo 1
Art. 24
In vigore dal 25 mar 1980
1. Per ogni prodotto il dazio di base sul quale vanno operate le successive riduzioni di cui agli è il dazio effettivamente applicato al 10 luglio 1980.
Per ogni prodotto il dazio di base per il ravvicinamento alla tariffa doganale comune e alla tariffa unificata CECA di cui agli e il dazio effettivamente applicato dalla Repubblica ellenica ii 10 luglio 1980.
2. La Comunità nella sua composizione attuale e la Repubblica ellenica si comunicano i rispettivi dazi di base;.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1980-02-12;52#art-a-24