AttoTitolo IICapo 1

Art. 24

In vigore dal 25 mar 1980
1. Per ogni prodotto il dazio di base sul quale vanno operate le successive riduzioni di cui agli è il dazio effettivamente applicato al 10 luglio 1980. Per ogni prodotto il dazio di base per il ravvicinamento alla tariffa doganale comune e alla tariffa unificata CECA di cui agli e il dazio effettivamente applicato dalla Repubblica ellenica ii 10 luglio 1980. 2. La Comunità nella sua composizione attuale e la Repubblica ellenica si comunicano i rispettivi dazi di base;.
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urn:nir:stato:legge:1980-02-12;52#art-a-24

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