AttoParte QUARTATitolo I

Art. 23

In vigore dal 25 mar 1980
1. Durante il 1981 la Repubblica ellenica procede all'elezione a suffragio universale diretto dei ventiquattro rappresentanti del popolo della Grecia nell'assemblea, conformemente alle disposizioni dell'atto del 20 settembre 1976 relativo all'elezione dei rappresentanti nell'assemblea a suffragio universale diretto. Il mandato di questi rappresentanti scade contemporaneamente a quello dei rappresentanti eletti negli Stati membri attuali. 2. Dal momento dell'adesione e fino all'elezione di cui al paragrafo 1 i ventiquattro rappresentanti del popolo della Grecia nell'assemblea sono designati dal Parlamento ellenico fra i propri membri secondo la procedura fissata dalla Repubblica ellenica.
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urn:nir:stato:legge:1980-02-12;52#art-a-23

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