AttoTitolo IICapo 1

Art. 27

In vigore dal 25 mar 1980
La Repubblica ellenica può sospendere integralmente o parzialmente la riscossione dei dazi applicabili ai prodotti importati dalla Comunità nella sua composizione attuale. Essa ne informa gli altri Stati membri e la Commissione. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, può sospendere totalmente o parzialmente la riscossione dei dazi applicabili ai prodotti importati dalla Grecia.
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urn:nir:stato:legge:1980-02-12;52#art-a-27

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