AttoTitolo IICapo 1

Art. 31

In vigore dal 25 mar 1980
Ai fini dell'applicazione progressiva della tariffa doganale comune, la Repubblica ellenica modifica come segue la sua tariffa applicabile nei confronti dei paesi terzi: - a decorrere dal 1 gennaio 1981, la Repubblica ellenica applica un dazio che riduca del 10% lo scarto tra il dazio di base ed il dazio della tariffa doganale comune - a decorrere dal 1 gennaio 1982: a) per le voci tariffarie ove i dazi di base non si discostano di oltre il 15% in più o in meno dai dazi della tariffa doganale comune si applicano questi Ultimi dazi; b) negli altri casi la Repubblica ellenica applica un dazio che riduca nuovamente del 10% lo scarto tra il dazio di base ed il dazio della tariffa doganale comune. Tale scarto 6 nuovamente ridotto ogni volta del 20% allo gennaio 1983, al 1 gennaio 1984 ed al 1 gennaio 1985. A decorrere dal 1 gennaio 1986 la Repubblica ellenica applica integralmente la tariffa doganale comune.
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