AttoTitolo IICapo 1

Art. 29

In vigore dal 25 mar 1980
Le tasse di effetto equivalente a dazi doganali all'importazione tra la Comunità nella sua composizione attuale e la Grecia sono progressivamente abolite secondo il seguente ritmo: - al 1 gennaio 1981 ogni tassa 5 ridotta al 90% dell'aliquota applicata al 31 dicembre 1980 - al 1 gennaio 1982 ogni tassa è ridotta all'80% dell'aliquota applicata al 31 dicembre 1980 - le altre quattro riduzioni del 20% ciascuna si effettuano al 1 gennaio 1983 al 1 gennaio 1984 al 1 gennaio 1985 al 1 gennaio 1986.
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urn:nir:stato:legge:1980-02-12;52#art-a-29

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