Atto›Titolo II›Capo 1
Art. 25
In vigore dal 25 mar 1980
1. I dazi doganali all'importazione tra la Comunità nella sua composizione attuale e la Repubblica ellenica sono progressivamente aboliti secondo il seguente ritmo:
- al 1 gennaio 1981 ogni dazio e ridotto al 90% del dazio di base;
- al 1 gennaio 1982 ogni dazio e ridotto all'80% del dazio di base - le altre quattro riduzioni del 20% ciascuna si effettuano:
al 1 gennaio 1983
al 1 gennaio 1984
al 1 gennaio 1985
al 1 gennaio 1986.
2. In deroga al paragrafo 1:
a) una franchigia dai dazi doganali viene applicata, dal momento dell'adesione, alle importazioni che beneficiano delle disposizioni relative alla franchigia fiscale nell'ambito del traffico di viaggiatori fra gli Stati membri
b) una franchigia dai dazi doganali viene applicata, dal momento dell'adesione, alle importazioni di merci che sono oggetto di piccole spedizioni prive di carattere commerciale che beneficiano delle disposizioni relative alla franchigia fiscale fra gli Stati membri.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1980-02-12;52#art-a-25