Atto›Titolo II›Capo 1
Art. 26
In vigore dal 25 mar 1980
In nessun caso si applicano all'interno della Comunità dazi doganali superiori a quelli applicati nei confronti dei paesi terzi che beneficiano della clausola della nazione più favorita.
In caso di modifica o di sospensione dei dazi della tariffa doganale comune o di applicazione dell' da parte della Repubblica ellenica il Consiglio deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, può prendere le misure necessarie per mantenere la preferenza comunitaria.
Storico versioni
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