AttoTitolo IICapo 1

Art. 33

In vigore dal 25 mar 1980
1. Nei casi in cui i dazi della tariffa doganale della Repubblica ellenica siano di natura diversa dai corrispondenti dazi della tariffa doganale comune o della tariffa unificata CECA, il progressivo ravvicinamento dei primi verso i secondi si opera addizionando gli elementi del dazio di base ellenico con quelli del dazio della tariffa doganale comune o con quelli della tariffa unificata CECA il dazio di base ellenico e ridotto progressivamente a 0, secondo i ritmi fissati dagli , mentre il dazio della tariffa doganale comune o della tariffa unificata CECA parte da 0 per raggiungere progressivamente e secondo gli stessi ritmi il suo importo definitivo. 2. A decorrere dal 1 gennaio 1981, qualora fossero modificati o sospesi taluni dazi della tariffa doganale comune o della tariffa unificata CECA, la Repubblica ellenica modifica o sospende contemporaneamente la propria tariffa nella proporzione risultante dall'applicazione degli . 3. A decorrere dal 1 gennaio 1981 la Repubblica ellenica applica la nomenclatura della tariffa doganale comune e della tariffa unificata CECA. La Repubblica ellenica può riprendere all'interno di tali nomenclature le suddivisioni nazionali esistenti al momento dell'adesione che siano indispensabili affinché il progressivo ravvicinamento dei dazi doganali a quelli della tariffa doganale comune ed a quelli della tariffa unificata CECA si compia nelle condizioni previste dal presente atto. 4. Per facilitare la progressiva applicazione della tariffa doganale comune e della tariffa unificata CECA da parte della Repubblica ellenica, la Commissione può stabilire, se occorre, le modalità d'applicazione secondo cui la Repubblica ellenica modifica i suoi dazi doganali.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1980-02-12;52#art-a-33

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo