Atto›Capo 2
Art. 37
In vigore dal 25 mar 1980
In deroga all' gli Stati membri attuali e la Repubblica ellenica possono mantenere negli scambi tra gli Stati membri attuali e la Grecia le restrizioni all'esportazione di rottami, cascami e avanzi di lavori di ghisa, di ferro o di acciaio della voce n° 73.03 della tariffa doganale comune, per un periodo di due anni dal 1 gennaio 1981, purchè tale regime non sia più restrittivo di quello applicato alle esportazioni verso i paesi terzi.
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