Atto›Capo 3
Art. 41
In vigore dal 25 mar 1980
1. La Commissione stabilisce, tenendo debitamente conto delle disposizioni vigenti ed in particolare di quelle relative al transito comunitario, i metodi di collaborazione amministrativa intesi ad assicurare dal 1 gennaio 1981 che le merci rispondenti alle condizioni a tal fine stabilite fruiscano dell'abolizione dei dazi doganali e delle tasse di effetto equivalente, nonché delle restrizioni quantitative e misure di effetto equivalente.
2. La Commissione stabilisce le disposizioni applicabili dal 1 gennaio 1981 agli scambi, all'interno della Comunità, delle merci ottenute nella Comunità per la fabbricazione delle quali siano stati utilizzati:
- prodotti che non siano stati sottoposti ai dazi doganali nè alle tasse di effetto equivalente loro applicabili nella Comunità nella sua composizione attuale o in Grecia ovvero che abbiano beneficiato di un ritorno totale o parziale di tali dazi o tasse;
- prodotti agricoli che non rispondano alle condizioni richieste per essere ammessi alla libera circolazione nella Comunità nella sua composizione attuale o in Grecia.
Nell'adottare tali disposizioni la Commissione prende in considerazione le norme previste dal presente atto per l'abolizione dei dazi doganali tra la Comunità nella sua composizione attuale e la Grecia e quelle per la progressiva applicazione, da parte della Repubblica ellenica, della tariffa doganale comune e delle disposizioni in materia di politica agricola comune.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1980-02-12;52#art-a-41