Atto›Titolo III
Art. 46
In vigore dal 25 mar 1980
Nella misura in cui talune disposizioni della direttiva 68/360/CEE relativa alla soppressione delle restrizioni al trasferimento e al soggiorno dei lavoratori degli Stati membri e delle loro famiglie all'interno della Comunità sono indissociabili da quelle disposizioni del regolamento (CEE) n° 1612/68 la cui applicazione è differita in virtù dell', gli Stati membri attuali e la Repubblica ellenica hanno la facoltà di derogare alle disposizioni in questione nella misura necessaria all'applicazione delle disposizioni dell' che derogano al regolamento citato.
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Prourn:nir:stato:legge:1980-02-12;52#art-a-46