Atto›Capo 2›Sez. I
Art. 49
In vigore dal 25 mar 1980
1. La Repubblica ellenica può differire, alle condizioni e nei termini di cui agli articoli da 50 a 53, la liberalizzazione dei movimenti di capitali prevista dalla prima direttiva del Consiglio dell'11 maggio 1960 per la applicazione dell' del trattato CEE e dalla seconda direttiva del Consiglio del 18 dicembre 1962 che completa e modifica la prima direttiva per l'applicazione dell' del trattato CEE.
2. Fra le autorità elleniche e la Commissione si tengono, in tempo utile, idonee consultazioni sulle modalità di applicazione delle misure di liberalizzazione o di mitigazione la cui attuazione può essere differita a norma delle disposizioni che seguono.
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