Atto›Capo 2›Sez. I
Art. 52
In vigore dal 25 mar 1980
I fondi bloccati in Grecia appartenenti a residenti negli Stati membri attuali sono liberalizzati progressivamente in base ad aliquote annuali di uguale entità, dall'adesione e fino al 31 dicembre 1985, in sei tappe, la prima delle quali ha inizio il 1 gennaio 1981.
I capitali in deposito su ogni singolo fondo bloccato al 1 gennaio 1981 o tali da poter essere versati su fondi bloccati tra detta data e il 31 dicembre 1985 sono liberalizzati, all'inizio di ciascuna tappa, successivamente per un sesto, un quinto, un quarto, un terzo ed una metà dell'importo in deposito all'inizio di ciascuna tappa.
Al 1 gennaio 1986 saranno aboliti i fondi bloccati che appartengono a residenti negli Stati membri attuali.
Storico versioni
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