AttoTitolo III

Art. 47

In vigore dal 25 mar 1980
Gli Stati membri attuali e la Repubblica ellenica, assistiti dalla Commissione, prendono le misure necessarie affinché, al più tardi il 1 gennaio 1988, possa essere estesa alla Grecia l'applicazione della decisione della Commissione, dell'8 dicembre 1972, concernente il sistema uniforme stabilito in applicazione dell' del regolamento (CEE) n° 1612/68 del Consiglio, sistema denominato "SEDOC", e la decisione della Commissione, del 14 dicembre 1972, concernente lo "Schema comunitario" per la raccolta e la diffusione delle informazioni di cui all', paragrafo 3 del regolamento (CEE) n° 1612/68 del Consiglio.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1980-02-12;52#art-a-47

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo