AttoCapo 3

Art. 15

In vigore dal 25 mar 1980
L', paragrafo 1, primo comma, del trattato che istituisce un Consiglio unico ed una Commissione unica delle Comunità Europee e sostituito dalla seguente disposizione: "La Commissione e composta di quattordici membri, scelti in base alla loro competenza generale e che offrano ogni garanzia di indipendenza".
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