Atto›Capo 3
Art. 15
In vigore dal 25 mar 1980
L', paragrafo 1, primo comma, del trattato che istituisce un Consiglio unico ed una Commissione unica delle Comunità Europee e sostituito dalla seguente disposizione:
"La Commissione e composta di quattordici membri, scelti in base alla loro competenza generale e che offrano ogni garanzia di indipendenza".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1980-02-12;52#art-a-15