Atto›Capo 2
Art. 11
In vigore dal 25 mar 1980
L', secondo comma, del trattato che istituisce un Consiglio unico ed una Commissione unica delle Comunità Europee e sostituito dalla seguente disposizione "La presidenza è esercitata a turno da ciascun membro del Consiglio per una durata di sei mesi, secondo l'ordine seguente degli Stati membri: Belgio, Danimarca, Germania, Grecia, Francia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi e Regno Unito".
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