Atto›Parte PRIMA
Art. 7
In vigore dal 25 mar 1980
Gli atti delle Istituzioni delle Comunità ai quali si riferiscono le disposizioni transitorie stabilite col presente atto conservano la loro natura giuridica; in particolare le procedure per la loro modifica restano applicabili.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1980-02-12;52#art-a-7