AttoParte PRIMA

Art. 4

In vigore dal 25 mar 1980
1. Gli accordi e le convenzioni conclusi da una delle Comunità con uno o più Stati terzi, con un'organizzazione internazionale o con un cittadino di uno Stato terzo vincolano la Repubblica ellenica alle condizioni previste dai trattati originari e dal presente atto. 2. La Repubblica ellenica si impegna ad aderire, alle condizioni previste dal presente atto, agli accordi ed alle convenzioni conclusi dagli Stati membri attuali congiuntamente ad una delle Comunità, nonché agli accordi conclusi dagli Stati membri attuali che siano connessi a tali accordi o convenzioni. La Comunità e gli Stati membri attuali assisteranno a tal fine la Repubblica ellenica. 3. La Repubblica ellenica aderisce, col presente atto e alle condizioni da esso previste, agli accordi interni conclusi dagli Stati membri attuali per l'applicazione degli accordi o delle convenzioni di cui al paragrafo 2. 4. La Repubblica ellenica prende le misure adatte per adeguare, se occorre, ai diritti ed agli obblighi derivanti dall'adesione alle Comunità la propria posizione nei confronti delle organizzazioni internazionali e degli accordi internazionali cui sono parti anche altri Stati membri o una delle Comunita.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1980-02-12;52#art-a-4

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo