Atto›Parte PRIMA
Art. 9
In vigore dal 25 mar 1980
1. L'applicazione dei trattati originari e degli atti delle Istituzioni è soggetta, a titolo transitorio, alle disposizioni derogatorie previste dal presente atto.
2. Senza pregiudizio delle disposizioni particolari del presente atto che prevedono date differenti o termini più brevi o più lunghi, l'applicazione delle misure transitorie termina alla fine del 1985.
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