Atto›Parte SECONDA›Titolo I›Capo 1
Art. 10
In vigore dal 25 mar 1980
L' dell'atto relativo all'elezione dei rappresentanti nell'Assemblea a suffragio universale diretto, allegato alla decisione 76/787/ CECA, CEE, Euratom e sostituito dalle seguenti
disposizioni:
Il numero dei rappresentanti eletti in ogni Stato membro 5
fissato come segue:
Belgio.............................. 24 Danimarca............................. 16 Germania............................. 81 Grecia.............................. 21 Francia.............................. 81 Irlanda.............................. 15 Italia.............................. 81 Lussemburgo............................ 6 Paesi Bassi............................ 25 Regno Unito........................... 81.
Storico versioni
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