Trattato
Art. 3
In vigore dal 25 mar 1980
Il presente trattato, redatto in unico esemplare, in lingua danese, in lingua francese, in lingua greca, in lingua inglese, in lingua irlandese, in lingua italiana, in lingua olandese e in lingua tedesca, i testi in ciascuna di queste lingue facenti tutte ugualmente fede, sarà depositato negli archivi del Governo della Repubblica italiana che provvederà a rimetterne copia certificata conforme a ciascuno dei Governi degli altri Stati firmatari.
IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente Trattato.
Fatto ad Atene, addì ventotto maggio millenovecentosettantanove.
Parte di provvedimento in formato grafico
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1980-02-12;52#art-t-3