Atto›Parte PRIMA
Art. 3
In vigore dal 25 mar 1980
1. La Repubblica ellenica aderisce con il presente atto alle decisioni ed agili accordi conclusi dai rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio. Essa s'impegna ad aderire dal momento dell'adesione a ogni altro accordo concluso dagli Stati membri attuali relative al funzionamento delle Comunità o che sia connesso alla loro azione.
2. La Repubblica ellenica s'impegna ad aderire alle convenzioni di cui all'articolo 220 del trattato CEE nonché ai protocolli relativi all'interpretazione di tali convenzioni da parte della Corte di Giustizia, firmati dagli Stati membri della Comunità nella sua composizione originaria o attuale, e ad avviare a tal fine negoziati con gli Stati membri attuali per apportarvi i necessari adattamenti.
3. La Repubblica ellenica si trova nella stessa situazione degli Stati membri attuali rispetto alle dichiarazioni, risoluzioni o altre prese di posizione del Consiglio, nonché a quelle relative alle Comunità Europee adottate di comune accordo dagli Stati membri; essa rispetterà quindi i principi e qui orientamenti che ne derivano e prenderà le misure che possono risultare necessarie per assicurarne l'applicazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1980-02-12;52#art-a-3