Decisione

Art. 1

In vigore dal 25 mar 1980
DECISIONE DEL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE DEL 21 MAGGIO 1979 relativa all'adesione della Repubblica ellenica alla Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, Visto l' del trattato che istituisce la Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio, Visto il parere della Commissione, Considerando che la Repubblica ellenica ha chiesto di aderire alla Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio; Considerando che le condizioni di adesione che il Consiglio deve fissare sono state negoziate con la Repubblica ellenica, DECIDE 1. La Repubblica ellenica può diventare membro della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio aderendo, alle condizioni previste dalla presente decisione, al trattato che istituisce tale Comunità, quale è stato modificato e completato. 2. Le condizioni dell'adesione e gli adattamenti del trattato che istituisce la Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio, da questa determinati, sono contenuti nell'atto unito alla presente decisione. Le disposizioni di tale atto concernenti la Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio costituiscono parte integrante della presente decisione. 3. Le disposizioni concernenti i diritti e gli obblighi degli Stati membri, nonché i poteri 9 le competenze delle istituzioni delle Comunità, quali figurano nel trattato di cui al paragrafo 1, si applicano nei confronti della presente decisione.
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urn:nir:stato:legge:1980-02-12;52#art-d-1

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