Atto›Capo 4
Art. 16
In vigore dal 25 mar 1980
Dal momento dell'adesione della Repubblica ellenica, il Consiglio delle Comunità Europee, deliberando all'unanimità, decide gli adattamenti da apportare rispettivamente all', primo comma, del trattato CECA, all'articolo 165, primo comma, del trattato CEE e all', primo comma, del trattato CEEA, al fine di aumentare di un'unità il numero dei giudici che compongono la Corte di Giustizia. Esso decide ugualmente i necessari adattamenti da apportare conseguentemente all'articolo 32 ter, secondo comma, del trattato CECA, all'articolo 167, secondo comma, del trattato CEE e all', secondo comma, del trattato CEEA, nonché all', secondo comma, del protocollo sullo statuto della Corte di Giustizia della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio, all' del protocollo sullo statuto della Corte di Giustizia della Comunità Economica Europea e all' del protocollo sullo statuto della Corte di Giustizia della Comunità Europea dell'Energia Atomica.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1980-02-12;52#art-a-16