AttoTitolo IICapo 1

Art. 32

In vigore dal 25 mar 1980
1. Ai fini dell'applicazione progressiva della tariffa unificata CECA, la Repubblica ellenica modifica come segue la sua tariffa applicabile nei confronti dei paesi terzi: a) per le voci tariffarie ove i dazi di base non si discostano di oltre il 15% in pio o in meno dai dazi della tariffa unificata CECA, si applicano questi ultimi dazi a decorrere dal 1 gennaio 1982 b) negli altri casi la Repubblica ellenica applica a decorrere dalla stessa data un dazio che riduca del 20% lo scarto tra il dazio di base ed il dazio della tariffa unificata CECA. Tale scarto e nuovamente ridotto ogni volta del 20% al 1 gennaio 1983, al 1 gennaio 1984 e al 1 gennaio 1985. A decorrere dal 1 gennaio 1986 la Repubblica ellenica applica integralmente la tariffa unificata CECA. 2. Per le ligniti e gli agglomerati di ligniti della voce n° 27.02 della tariffa doganale comune, la Repubblica ellenica introduce, secondo lo stesso ritmo di progressività di quello previsto dal paragrafo 1, le disposizioni di cui alla tariffa doganale comune per questi prodotti ed applica un dazio del 5% al più tardi il 1 gennaio 1986.
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