AttoParte QUINTATitolo I

Art. 137

In vigore dal 25 mar 1980
Immediatamente dopo l'adesione della Repubblica ellenica la Corte dei Conti è completata con la nomina di un membro supplementare. Il mandato del membro così nominato scade contemporaneamente a quello dei membri che sono in carica al momento dell'adesione.
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