Atto›Parte QUINTA›Titolo I
Art. 142
In vigore dal 25 mar 1980
1. Per i comitati elencati nell'allegato IX, il mandato dei nuovi membri scade contemporaneamente a quello dei membri che sono in carica al momento dell'adesione.
2. I comitati elencati nell'allegato X sono integralmente rinnovati immediatamente dopo l'adesione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1980-02-12;52#art-a-142