Atto›Titolo II
Art. 146
In vigore dal 25 mar 1980
1. Gli adattamenti degli atti delle Istituzioni delle Comunità non contenuti nel presente atto o nei suoi allegati ed effettuati dalle Istituzioni prima dell'adesione della Repubblica ellenica secondo la procedura del paragrafo 2, per mettere tali atti in concordanza con le disposizioni del presente atto, in particolare quelle contenute nella parte quarta, entrano in vigore dal momento dell'adesione.
2. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, o la Commissione, a seconda che gli atti iniziali siano stati emanati dall'una o dall'altra di queste due Istituzioni, stabiliscono i testi necessari a tal fine.
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Prourn:nir:stato:legge:1980-02-12;52#art-a-146