Atto›Titolo II
Art. 145
In vigore dal 25 mar 1980
La Repubblica ellenica mette in vigore le misure necessarie per conformarsi, dal momento dell'adesione, alle disposizioni delle direttive e delle decisioni, ai sensi dell'articolo 189 del trattato CEE e dell'articolo 161 del Trattato CEEA, nonché delle raccomandazioni e delle decisioni ai sensi dell' del trattato CECA, fatti salvi gli eventuali termini previsti nell'elenco riportato nell'allegato XII o in altre disposizioni del presente atto.
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