Atto›Parte QUINTA›Titolo I
Art. 133
In vigore dal 25 mar 1980
1. Dal momento dell'adesione della Repubblica ellenica la presidenza del Consiglio è esercitata dal membro del Consiglio che, conformemente all' del trattato che istituisce un Consiglio unico ed una Commissione unica delle Comunità Europee nella sua versione originaria, deve esercitare la presidenza. Scaduto tale mandato, la presidenza è in seguito esercitata nell'ordine degli Stati membri fissato dall'articolo sopraccitato, modificato dall'.
2. Il Consiglio apporta al suo regolamento interno gli adattamenti resi necessari dall'adesione della Repubblica ellenica.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:1980-02-12;52#art-a-133