Atto›Capo 3
Art. 42
In vigore dal 25 mar 1980
1. Salvo disposizione contraria del presente atto, le disposizioni vigenti in materia di legislazione doganale per gli scambi con i paesi terzi si applicano alle stesse condizioni agli scambi all'interno della Comunità, fintantochè sono riscossi dei dazi doganali su tali scambi.
Per gli scambi all'interno della Comunità, nonché per gli scambi coi paesi terzi, fino al 1 gennaio 1986 il territorio doganale da prendere in considerazione per la determinazione del valore in dogana è quello definito dalle disposizioni esistenti nella Comunità e nella Repubblica ellenica al 31 dicembre 1980.
2. Per gli scambi all'interno della Comunità la Repubblica ellenica applica a decorrere dal 1 gennaio 1981 la nomenclatura della tariffa doganale comune e della tariffa unificata CECA.
La Repubblica ellenica può riprendere all'interno di tali nomenclature le suddivisioni nazionali esistenti al momento dell'adesione che siano indispensabili affinché la progressiva abolizione dei suoi dazi doganali all'interno della Comunità si compia alle condizioni previste dal presente atto.
Storico versioni
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