AttoCapo 2Sez. I

Art. 51

In vigore dal 25 mar 1980
1. La Repubblica ellenica può differire fino al 31 dicembre 1985: a) la liberalizzazione degli investimenti immobiliari effettuati in uno Stato membro attuale da residenti in Grecia che non rientrano nella categoria di quelli che emigrano nel quadro della libera circolazione dei lavoratori salariati e non salariati; b) la liberalizzazione degli investimenti immobiliari effettuati in uno Stato membro attuale da lavoratori non salariati residenti in Grecia che emigrano, diversi dagli investimenti connessi con il loro stabilimento. 2. Il rimpatrio del prodotto della liquidazione degli investimenti immobiliari situati in Grecia ed acquisiti prima dell'adesione da residenti negli Stati membri attuali è oggetto di una progressiva liberalizzazione mediante l'inclusione delle operazioni in questione nel sistema di liberalizzazione per i fondi bloccati in Grecia, quale è definito all'.
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urn:nir:stato:legge:1980-02-12;52#art-a-51

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