AttoCapo 2Sez. I

Art. 53

In vigore dal 25 mar 1980
La Repubblica ellenica può differire fino al 31 dicembre 1985 la liberalizzazione delle operazioni comprese nell'elenco B allegato alle direttive di cui all' ed effettuate da residenti in Grecia. Tuttavia le operazioni su titoli emessi dalle Comunità e dalla Banca Europea per gli Investimenti effettuate da residenti in Grecia sono oggetto di una liberalizzazione progressiva nel corso di questo periodo secondo le seguenti modalità: a) per il 1981 tali operazioni possono essere limitate ad un importo di 20 milioni di unità di conto europee; b) detto massimale è aumentato in seguito all'inizio di ogni anno del 20% rispetto a quello fissato per il 1981.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1980-02-12;52#art-a-53

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo