Atto›Capo 2›Sez. I
Art. 53
In vigore dal 25 mar 1980
La Repubblica ellenica può differire fino al 31 dicembre 1985 la liberalizzazione delle operazioni comprese nell'elenco B allegato alle direttive di cui all' ed effettuate da residenti in Grecia.
Tuttavia le operazioni su titoli emessi dalle Comunità e dalla Banca Europea per gli Investimenti effettuate da residenti in Grecia sono oggetto di una liberalizzazione progressiva nel corso di questo periodo secondo le seguenti modalità:
a) per il 1981 tali operazioni possono essere limitate ad un importo di 20 milioni di unità di conto europee;
b) detto massimale è aumentato in seguito all'inizio di ogni anno del 20% rispetto a quello fissato per il 1981.
Storico versioni
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