Atto›Sez. II
Art. 54
In vigore dal 25 mar 1980
1. La Repubblica ellenica può mantenere fino al 31 dicembre 1985 e alle condizioni indicate dal paragrafo 2 restrizioni ai trasferimenti attinenti al turismo.
2. Al 1 gennaio 1981 l'assegnazione annua a persona per scopi turistici non può essere inferiore a 400 unità di conto europee.
A decorrere dal 1 gennaio 1982, quest'assegnazione è aumentata ogni anno almeno del 20% rispetto all'importo annuo fissato per il 1981.
Storico versioni
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