AttoTitolo IVCapo 1

Art. 59

In vigore dal 25 mar 1980
1. Qualora l'applicazione delle disposizioni del presente titolo conduca ad un livello di prezzi diverso da quello dei prezzi comuni, i prezzi per i quali nel capo 2 e fatto riferimento al presente articolo sono ravvicinati, fatte salve le disposizioni del paragrafo 4, al livello dei prezzi comuni ogni anno all'inizio della campagna di commercializzazione secondo le disposizioni dei paragrafi 2 e 3. 2. Per quanto riguarda: - i pomodori e le pesche di cui al regolamento (CEE) n° 1035/72 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli e - i prodotti trasformati a base di pomodori o di pesche di cui al regolamento (CEE) n° 516/77 relative all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli, il ravvicinamento s'effettua in sette tappe come segue: a) qualora il prezzo di un prodotto in Grecia sia inferiore al prezzo comune, il prezzo in questo Stato membro è aumentato, nei primi sei ravvicinamenti, successivamente di un settimo, un sesto, un quinto, un quarto, un terzo e della metà della differenza tra il livello del prezzo in questo Stato membro ed il livello del prezzo comune, applicabili prima di ogni ravvicinamento; il prezzo risultante da questo calcolo è maggiorato in proporzione dell'eventuale aumento del prezzo comune per la campagna successiva; al momento del settimo ravvicinamento si applica il prezzo comune; b) qualora il prezzo di un prodotto in Grecia sia superiore al prezzo comune, la differenza tra il livello del prezzo applicabile in questo Stato membro prima di ogni ravvicinamento ed il livello del prezzo comune applicabile per la campagna successiva è ridotto, nei primi sei ravvicinamenti, successivamente di un settimo, un sesto, un quinto, un quarto, un terzo e della metà; al momento del settimo ravvicinamento si applica il prezzo comune. 3. Per quanto riguarda gli altri prodotti, il ravvicinamento s'effettua in cinque tappe come segue: a) qualora il prezzo di un prodotto in Grecia sia inferiore al prezzo comune, il prezzo applicabile in questo Stato membro è aumentato, nei primi quattro ravvicinamenti, successivamente di un quinto, un quarto, un terzo e della metà della differenza tra il livello del prezzo in questo Stato membro ed il livello del prezzo comune, applicabili prima di ogni ravvicinamento; il prezzo risultante da questo calcolo è maggiorato in proporzione dell'eventuale aumento del prezzo comune per la campagna successiva; al momento del quinto ravvicinamento si applica il prezzo comune; b) qualora il prezzo di un prodotto in Grecia sia superiore al prezzo comune, la differenza tra il livello del prezzo applicabile in questo Stato membro prima di ogni ravvicinamento ed il livello del prezzo comune applicabile per la campagna successiva è ridotto, nei primi quattro ravvicinamenti, successivamente di un quinto, un quarto, un terzo e della metà; al momento del quinto ravvicinamento si applica il prezzo comune. 4. Al fine di assicurare un funzionamento armonioso del processo di integrazione, il Consiglio, deliberando secondo la procedura prevista dall', paragrafo 2 del trattato CEE, può decidere che in deroga ai paragrafi 2 e 3 il prezzo di uno o più prodotti in Grecia si discosti, per una campagna, dai prezzi che risulterebbero dall'applicazione dei paragrafi 2 o 3. Tale scarto non può superare il 10% dell'entità del mutamento di prezzo che si sarebbe dovuto effettuare. In tal caso il livello del prezzo per la campagna successiva è quello che sarebbe risultato dall'applicazione dei paragrafi 2 o 3 se non si fosse deciso lo scarto. Per detta campagna tuttavia, può decidersi un nuovo scarto rispetto a tale livello, alle condizioni di cui al primo e secondo comma. La deroga di cui al primo comma non si applica all'ultimo ravvicinamento di cui ai paragrafi 2 o 3.
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urn:nir:stato:legge:1980-02-12;52#art-a-59

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