AttoTitolo IVCapo 1

Art. 60

In vigore dal 25 mar 1980
Il Consiglio, deliberando secondo la procedura prevista dall', paragrafo 2 del trattato CEE, può decidere che per un dato prodotto il prezzo comune sia applicato in Grecia: a) qualora si costati che la differenza tra il livello del prezzo per tale prodotto in questo Stato membro e quello del prezzo comune è minima; b) qualora il prezzo in Grecia o il prezzo sul mercato mondiale per il prodotto in questione sia superiore al prezzo comune.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1980-02-12;52#art-a-60

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo