Atto›Titolo IV›Capo 1
Art. 60
In vigore dal 25 mar 1980
Il Consiglio, deliberando secondo la procedura prevista dall', paragrafo 2 del trattato CEE, può decidere che per un dato prodotto il prezzo comune sia applicato in Grecia:
a) qualora si costati che la differenza tra il livello del prezzo per tale prodotto in questo Stato membro e quello del prezzo comune è minima;
b) qualora il prezzo in Grecia o il prezzo sul mercato mondiale per il prodotto in questione sia superiore al prezzo comune.
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