AttoTitolo IVCapo 1

Art. 61

In vigore dal 25 mar 1980
Le differenze nei livelli dei prezzi per i quali nel capo 2 è fatto riferimento al presente articolo sono compensate secondo le seguenti modalità: 1. Per i prodotti per i quali sono fissati dei prezzi conformemente agli , gli importi compensativi applicabili negli scambi fra la Comunità nella sua composizione attuale e la Grecia e fra la Grecia e i paesi terzi sono pari alla differenza fra i prezzi fissati per la Grecia ed i prezzi comuni. 2. Nessun importo compensativo viene tuttavia istituito qualora l'applicazione del paragrafo 1 conduca ad un importo minimo. 3. a) Negli scambi fra la Grecia e la Comunità nella sua composizione attuale gli importi compensativi vengono riscossi dallo Stato importatore o versati dallo Stato esportatore; b) negli scambi fra la Grecia ed i paesi terzi i prelievi e le altre imposizioni all'importazione applicati nell'ambito della politica agricola comune, nonché le restituzioni all'esportazione sono, secondo i casi, diminuiti o aumentati degli importi compensativi applicabili negli scambi con la Comunità nella sua composizione attuale. Tuttavia i dazi doganali non possono essere ridotti dell'importo compensativo. 4. Per i prodotti per i quali il dazio della tariffa doganale comune è consolidato nell'ambito dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio si tiene conto del consolidamento. 5. L'importo compensativo riscosso o versato da uno Stato membro conformemente al paragrafo 1 non può essere superiore all'importo totale riscosso da questo Stato membro sulle importazioni provenienti dai paesi terzi che beneficiano delle clausole della nazione più favorita. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, può derogare a questa regola, in particolare per evitare deviazioni di traffico e distorsioni della concorrenza. 6. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, può, nella misura necessaria al buon funzionamento della politica agricola comune, derogare all', paragrafo 1, primo comma per i prodotti ai quali si applicano gli importi compensativi.
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urn:nir:stato:legge:1980-02-12;52#art-a-61

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