AttoCapo 2Sez. I

Art. 50

In vigore dal 25 mar 1980
1. La Repubblica ellenica può differire: a) fino al 31 dicembre 1985 la liberalizzazione degli investimenti diretti effettuati negli Stati membri attuali da persone residenti in Grecia; b) fino al 31 dicembre 1983 la liberalizzazione del trasferimento del prodotto della liquidazione degli investimenti diretti effettuati in Grecia da residenti della Comunità anteriormente al 12 giugno 1975. Per la durata di applicazione di questa deroga transitoria, sono mantenute ed applicate in modo non discriminatorio le agevolazioni generali o speciali che riguardano il libero trasferimento del prodotto della liquidazione di detti investimenti e che esistono in virtù disposizioni elleniche o di convenzioni che disciplinano le relazioni fra la Repubblica ellenica e l'uno o l'altro Stato membro attuale. 2. La Repubblica ellenica, riconoscendo che è auspicabile procedere, dal 1 gennaio 1981, ad una forte mitigazione delle norme che disciplinano le operazioni di cui al paragrafo 1, lettera a), procurerà di adottare le misure idonee a tal fine.
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