AttoTitolo IVCapo 1

Art. 69

In vigore dal 25 mar 1980
1. Fatte salve le disposizioni dell', la Repubblica ellenica è autorizzata a mantenere fino al 31 dicembre 1985 aiuti nazionali, a titolo transitorio ed in maniera degressiva. Può tuttavia essere derogato al principio della degressività per gli aiuti nazionali greci considerati con riguardo al campo d'applicazione delle direttive socio-strutturali di cui all'allegato IV. 2. II Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, adotta dal momento dell'adesione le misure necessarie all'applicazione delle disposizioni del presente articolo. Queste misure comprendono, in particolare, l'elenco e la designazione esatta degli aiuti di cui al paragrafo 1, i loro importi, il ritmo della loro abolizione, nonché le modalità necessarie al buon funzionamento della politica agricola comune; esse devono inoltre garantire ai mezzi di produzione, siano essi di origine greca od originari degli Stati membri attuali, l'uguaglianza nell'accesso al mercato greco.
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