AttoTitolo IVCapo 1

Art. 72

In vigore dal 25 mar 1980
1. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, adotta le disposizioni necessarie per l'applicazione delle disposizioni del presente titolo. 2. Il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione e previa consultazione dell'Assemblea può procedere agli adattamenti delle modalità di cui al presente titolo che possono risultare necessari in caso di una modifica della regolamentazione comunitaria.
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