Atto›Titolo IV›Capo 1
Art. 68
In vigore dal 25 mar 1980
1. Le disposizioni del presente articolo si applicano agli aiuti, premi ed altri importi analoghi istituiti nell'ambito della politica agricola comune per i quali nel capo 2 è fatto riferimento al presente articolo.
2. Ai fini dell'introduzione degli aiuti comunitari in Grecia si applicano le seguenti disposizioni:
a) il livello dell'aiuto comunitario da concedere per un dato prodotto in Grecia a decorrere dal 1° gennaio 1981 è uguale all'importo stabilito in base agli aiuti concessi dalla Grecia sotto il precedente regime nazionale, durante un periodo da determinare.
Tale importo non può tuttavia superare l'importo dell'aiuto concesso dalla Comunità nella sua composizione attuale nel giorno dell'adesione. Fatte salve le disposizioni che seguono, nessun aiuto comunitario viene concesso in Grecia nel giorno dell'adesione se sotto il regime nazionale precedente un aiuto analogo non veniva concesso.
b) In seguito l'aiuto viene introdotto in Grecia oppure il livello dell'aiuto comunitario in Grecia viene, se esiste una differenza, ravvicinato al livello dell'aiuto concesso nella Comunità nella sua composizione attuale, secondo il seguente ritmo:
- all'inizio di ciascuna delle quattro campagne di commercializzazione o, in assenza di queste, dei periodi d'applicazione dell'aiuto che seguono l'adesione, successivamente di un quinto, un quarto, un terzo e della metà,
- sia dell'importo dell'aiuto comunitario applicabile per la campagna o il periodo successivi,
- sia della differenza fra il livello dell'aiuto in Grecia ed il livello dell'aiuto applicabile nella Comunità nella sua composizione attuale per la campagna o il periodo successivi;
- il livello dell'aiuto comunitario è integralmente applicato in Grecia all'inizio della quinta campagna di commercializzazione o del quinto periodo d'applicazione dell'aiuto che seguono l'adesione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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