Atto›Sez. 2
Art. 79
In vigore dal 25 mar 1980
1. Per l'olio d'oliva le disposizioni degli si applicano al prezzo d'intervento.
L'importo compensativo risultante dall'applicazione delle disposizioni dell' è tuttavia corretto, se del caso, dell'incidenza della differenza tra gli aiuti comunitari al consumo applicabili nella Comunità nella sua composizione attuale ed in Grecia.
2. Per i semi oleosi i prezzi indicativi o di obiettivo sono fissati in funzione dello scarto esistente fra i prezzi dei prodotti concorrenti nelle colture di avvicendamento in Grecia e nella Comunità nella sua composizione attuale, durante un periodo di riferimento da determinare. Se i prezzi di questi prodotti concorrenti sono vicini il prezzo comune è applicabile in Grecia dal momento dell'adozione. In caso contrario le disposizioni dell' si applicano ai prezzi indicativo o di obiettivo fissati per tali prodotti. I prezzi indicativo o di obiettivo da applicare in Grecia non possono tuttavia essere superiori ai prezzi indicativo e di obiettivo comuni.
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