Atto›Capo 2
Art. 78
In vigore dal 25 mar 1980
Fino al 31 dicembre 1987 la Repubblica ellenica è autorizzata a prevedere per tutti i produttori di ortofrutticoli l'obbligo di commercializzare, per il tramite dei mercati locali, tutta la loro produzione ortofrutticola soggetta a norme comuni di qualità.
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