Atto›Sez. 5
Art. 87
In vigore dal 25 mar 1980
1. Le disposizioni dell' si applicano al prezzo d'intervento fissato per ogni varietà o gruppo di varietà.
2. Il prezzo d'obiettivo corrispondente al prezzo di intervento di cui al paragrafo 1 è fissato in Grecia per il primo raccolto che segue l'adesione ad un livello che rifletta il rapporto esistente fra il prezzo d'obiettivo ed il prezzo d'intervento conformemente all', paragrafo 2, secondo comma del regolamento (CEE) n° 727/70 relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio.
3. Per i quattro raccolti seguenti, tale prezzo d'obiettivo viene:
a) fissato conformemente ai criteri previsti all', paragrafo 2, primo comma del regolamento (CEE) n° 727/70, tenendo tuttavia conto degli aiuti che la Repubblica ellenica è autorizzata a mantenere per il tabacco in applicazione dell',
b) aumentato, in quattro tappe annuali, dell'incidenza della diminuzione degli aiuti nazionali che la Repubblica ellenica è autorizzata a mantenere in maniera degressiva per il tabacco in applicazione dell'; il primo aumento interviene per il secondo raccolto che segue l'adesione.
Storico versioni
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